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Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.
Con riferimento agli Obiettivi annuali di accessibilità, la disposizione di cui all’articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro”.
Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati:
l’Automobile Club Rieti, quale ente federato dell’Automobile Club D’Italia, fa riferimento a quanto pubblicato al seguente LINK
Art. 51 C.1 D.lgs 82/2005
Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni:
l’Automobile Club Rieti, quale Ente appartenente alla Federazione Automobile Club D’Italia fa riferimento a quanto pubblicato al seguente LINK
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l’anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).
I Portali dell’ Automobile Club Rieti, quale Ente appartente alla Federazione Automobile Club D’Italia, sono gestiti centralmente a livello federale, per cui si fa riferimento a quanto pubblicato a questo LINK ed a quanto già previsto alla seziona ACCESSIBILITA'
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l’utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l’obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013).